Divieto di impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto
Si ricordano ai docenti le disposizioni contenute nel d.lgs. 297/1994: • non è consentito al personale docente impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto (art. 508, c.1);• il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza (art. 508, c.2);
• nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private;
• sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto (art. 508, c.5). Si ringrazia per la collaborazione. Il Dirigente Scolastico Maria Elisabetta Giannuzzi Atto firmato digitalmente